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Il 2017 è stato un anno di grande crescita per il settore delle macchine utensili made in Italy, trainato dal piano nazionale Industria 4.0 che ha dato grande respiro al mercato interno. E le previsioni restano buone anche per l’anno in corso.

Il 2018 si prospetta infatti come l’anno del bis.

Bis del successo che l’anno scorso ha avuto il mercato dei torni, fresatrici e rettifiche, come tutto il comparto delle macchine utensili, con incrementi a doppia cifra per tutti gli indicatori economici, export incluso, visto che è tornato a crescere dopo il rallentamento del 2016. A dirlo sono i dati dell’ Ucimu elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa dell’Associazione, in base ai quali la produzione ha raggiunto i 6.110 milioni di euro, segnando un miglioramento del 10,1% rispetto al 2016. Si tratta del quarto anno consecutivo di crescita e, in valori assoluti, del nuovo record per il segmento. Numeri raggiunti sia grazie all’ottima performance delle consegne dei costruttori italiani sul mercato interno – lievitate del 16,1% a 2.670 milioni di euro – sia al positivo andamento delle esportazioni cresciute del 5,8%, raggiungendo così i 3.440 milioni di euro.

La Cina traina le esportazioni

I principali paesi di esportazione dei prodotti made in Italy, secondo i dati Istat rielaborati da Ucimu, sono: Cina 248 milioni di euro (+11,5%); Germania 245 milioni (-5,8%); Stati Uniti 226 milioni (-8,7%); Francia 157 milioni (-0,7%); Polonia 110 milioni (+22,2%). Ma a crescere è anche il mercato interno sul quale l’anno scorso il consumo di macchine utensili è salito del 13,8% per un valore complessivo di 4.390 milioni di euro, cifra più alta rispetto al periodo pre-crisi (2007), quando il mercato interno aveva raggiunto il massimo storico di 4.345 milioni di euro.

«Siamo decisamente soddisfatti dell’andamento del settore», ha commentato Massimo Carboniero, presidente Ucimu-Sistemi per Produrre a inizio anno. A trainare il settore sono stati anche i macchinari di piccole e medie dimensioni, come ha ben precisato Davide Fusari responsabile commerciale di R+W Italia:

 Anche questo particolare segmento gode di buona salute, spinto dalla normativa 4.0 che ha dato un forte impulso soprattutto alle vendite sul mercato interno stagnanti ormai da anni. Ora gli operatori del mercato guardano avanti con ottimismo, stimolati dalle buone prospettive di crescita del settore annunciate per l’anno in corso. Stando alle previsioni, infatti, sono destinati a salire ulteriormente sia la produzione (+6,2%), sia le esportazioni (+ 4,7%), sia i consumi interni (+8,2%).

Digitalizzati e protetti

L’ingresso del machinery tricolore nell’era e negli ambienti dell’Industria 4.0 porta tuttavia con sé non solamente un incremento, tout court, del business; bensì pure delle problematiche legate alla sicurezza sul lavoro.

Non è un caso che nell’alveo dell’Istituto nazionale competente, Inail, il dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici abbia avviato opportune iniziative di (in)formazione sui nuovi scenari. Convinzione di Inail è che senz’altro la quarta rivoluzione industriale sia «l’opportunità per lo sviluppo di tecnologie abilitanti e finalizzate a ottenere, come benefici attesi, maggiore flessibilità di produzione, maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, maggior produzione con ridotti tempi di set-up, miglior qualità e meno scarti, maggior competitività».

Al tempo stesso l’Istituto riconosce che in un contesto tanto orientato al cambiamento pure le problematiche relative all’incolumità della forza lavoro possano variare e necessitino quindi di un approccio mirato, aggiornato. Per questo, ha per esempio progettato «un’analisi tecnico-scientifica delle condizioni di rischio degli operatori del settore delle tecnologie additive, le cosiddette stampanti 3D». Strumenti che cioè utilizzano «processi che aggregano materiali al fine di creare oggetti partendo da modelli matematici tridimensionali, solitamente per sovrapposizione di layer». Non solo. La digitalizzazione suggerisce il ricorso a soluzioni di realtà virtuale o aumentata, in sede di progettazione, di manutenzione predittiva o remota, e in sede di formazione degli addetti, specie se potenzialmente destinati a mansioni rischiose.

La augmented reality è quindi un altro oggetto d’indagine da parte dell’Istituto, che punta a studiare «l’impiego di addestratori per l’utilizzo in sicurezza di macchine e attrezzature di lavoro». Fra il 2016 e il 2017 è stato condotto a termine il relativo progetto SISOM che ha portato alla luce alcune evidenze d’interesse. In primo luogo, che «il non utilizzo di dispositivi di realtà aumentata comporta, mediamente, un maggior numero di errori durante lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria prevista in campo (indipendentemente dal tipo di formazione impartita)». E, d’altro canto, «che l’utilizzo di video a supporto del sistema di realtà aumentata conduce a una sensibile riduzione del numero di errori, nonché a tempi di svolgimento dell’operazione piuttosto contenuti».

Il lavoro di Inail è costantemente in progress e tiene traccia continua delle novità normative e procedurali inerenti la gestione e la valutazione del rischio nonché, in una prospettiva più ampia, delle tecnologie diagnostiche utili a garantire ambienti lavorativi non soltanto innovativi ma soprattutto del tutto sicuri.

I requisiti di sicurezza e la Direttiva Europea relativa alle Macchine

Nell’ambito delle attrezzature di lavoro una disposizione legislativa specifica di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto è costituita dal D.lgs. 17 del 27 gennaio 2010 che recepisce la nuova direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.

La Direttiva 2006/42/CE è una direttiva di prodotto, ai sensi dell’art. 118 del trattato comunitario, dove vengono specificati i requisiti essenziali di sicurezza (RES) che deve avere un prodotto per essere liberamente posto sul mercato e circolare all’interno della comunità europea. Come tutte le direttive di prodotto essa si basa sul principio del “nuovo approccio” che regola la legislazione europea in materia e che prevede:

  • l’obbligatorietà dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES);
  • il riferimento alle norme tecniche (principio di rinvio a norma) armonizzate;
  • la valutazione di conformità e la marcatura CE.

I Requisiti essenziali di sicurezza definiscono gli obiettivi da raggiungere e non entrano nel merito delle soluzioni tecniche da adottare; trattano gli aspetti fondamentali il cui rispetto è “inderogabile” sia per la sicurezza di mercato che per quella degli utilizzatori.

Per le scelte tecniche di dettaglio per rispettare i RES il fabbricante farà riferimento alle Norme Tecniche Armonizzate applicabili al tipo di macchina, cioè alle norme tecniche elaborate dagli organismi di normazione europei (CEN, CENELEC, ETSI) su mandato della Commissione, necessarie per l’applicazione della direttiva secondo le procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE.

Nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine è possibile trovare un elenco esaustivo delle norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione, al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52015XC0213(03) .

Gli obblighi del datore di lavoro e le disposizioni concernenti l’uso delle macchine

Particolare rilevanza sotto il profilo prevenzionale è l’obbligo del datore di lavoro a prendere in esame fin dal primo momento, ovvero dal momento della scelta e del conseguente acquisto dell’attrezzatura, che il prodotto sia idoneo alla immissione sicura nel ciclo produttivo aziendale considerato e valutato nel documento di valutazione del rischio aziendale; non è quindi sufficiente che esso sia intrinsecamente sicuro per effetto della garanzia – marcatura CE – data dal fabbricante.

Il Datore di lavoro dovrà analizzare i fattori di rischio esistenti dall’interazione fra la macchina, considerandone il funzionamento, i dispositivi di sicurezza, le attività di manutenzione necessarie; l’impiego che si farà di quel tipo di macchina nel ciclo produttivo specifico in cui verrà inserita, considerando tutte le attività come quella di carico e scarico, pulizia e manutenzione; un’attenzione particolare andrà inoltre dedicata all’ambiente in cui la macchina verrà inserita, spazi sufficienti al corretto uso, rumore, illuminazione temperatura, possibilità di evacuazione di eventuali prodotti inquinanti – polveri, gas, fumi, aerosol; fino a considerare l’addestramento degli operatori sia per una normale attività produttiva che per attività particolari di emergenza o manutenzione.

Particolare importanza rivestono le seguenti disposizioni generali:

  • le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte;
  • le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro;
  • le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d’uso del fabbricante.

Altre disposizioni generali riguardano: l’illuminazione, l’avviamento il rischio di proiezione degli oggetti, i rischi dovuti agli elementi mobili, il rischio di caduta oggetti, materie e prodotti pericolosi e nocivi, rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti.
Disposizioni particolari riguardano invece l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi, attrezzature che servono al sollevamento di carichi non guidati, attrezzature che servono a sollevare persone, attrezzature per saldatura, macchine utensili per legno, macchine per filare, etc.

Misure di prevenzione e protezione

È obbligo del datore di lavoro provvedere affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto applicabili (D.lgs. 81/08, art. 70).
Utili a tale scopo sono le pubblicazioni e i software per la sicurezza messi a disposizione dall’Inail relativamente a salute, sicurezza e macchine:

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